REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Luglio 2007-Modifica alla deliberazione consigliare n. 21 dd. 21 marzo 2005

Art. 1

E' costituito il GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune oppure, se residenti in altri Comuni, previo assenso del Sindaco del comune di residenza corredato da valide motivazioni quali a titolo puramente eseplificativo e non tassativo: amicizie, lavoro, specializzazioni, ect., allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, entro i limiti dei Piani Comunali di Protezione Civile, in attività di prevenzione e di soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, ed il ripristino della normalità dopo l'emergenza.

 

Art. 2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I Volontari ammessi saranno forniti di una divisa di colore e foggia stabilita dalla Regione, e muniti di apposito Tesserino di Riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica ai sensi dell' Art. 6 del D.P.G.R. 1° febbraio 1990 nr. 045/Pers.

Tale Tesserino di Riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal Volontario durante l'intervento.

 

Art. 3

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nomina:

  • Un Responsabile Comunale tra i Dipendenti comunali;
  • Un Coordinatore COmunale tra i Volontari di Protezione Civile, desunto tra i volontari attivi.

Il Coordinatore COmunale ha la responsabilità del Gruppo Comunale, ne coordina l'addestramento e le attività, nella scrupolosa osservanza dei Regolamenti e delle norme antinfortunistiiche previste dal D.L. 626/94 e collabora con il Responsabile Comunale nella stesura dei Piani di Protezione Civile.

 

Art. 3 bis

OMISSIS

 

Art. 4

I Volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno addestrati a cura della Protezione Civile della Regione, d'intesa con la Prefettura territoriale competente, mediante tecnici abilitati della Protezione Civile stessa, del Corpo Forestale, ed ENti ed organismi, anche dello Stato, previe intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

 

Art. 5

All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio, avendo riguardo alle attitudini ed alle capacità del Volontario.

Ogni nucleo operativo avrà un Caposquadra, al quale i Volontari faranno riferimento.

Il Caposquadra avrà l'incarico di controllare che i componenti del nucleo al momento dell'uscita abbiano l'equipaggiamento previsto per il tipo d'intervento, curerà l'osservanza delle norme antinfortunistiche previste dalla Legge 626/94, avrà l'onere di manrenere il collegamento operativo con il Coordinatore COmunale, ed in sua assenza con il Responsabile Comunale, nonchè con le Forze istituzionali preposte al tipo di emergenza: Protezione Civile della Regione, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, ecc. in base alla normativa nazionale e regionale vigente.

 

Art. 5 bis

A livello operativo, i Volontari sono suddivisi nelle seguenti fasce:

  • Volontari attivi: Volontari che partecipano fattivamente alle seguenti attività:
  • Riunione mensile;
  • Partecipazione ai Corsi di aggiornamento e di addestramento;
  • Partecipazione alle esercitazioni.
  • I Capisquadra verranno individuati tra gli appartenenti ai volontari attivi, disporranno delle chiavi della sede operativa, che non potranno essere cedute e di cui risponderanno personalmente, e saranno altresì responsabili dell'attrezzatura di squadra utilizzata nell'occasione.
  • Volontari di Seconda fascia: Volontari che partecipano alle seguenti attività:
  • partecipazione ai corsi di addestramento;
  • partecipazioni alle esercitazioni.

 

Art. 5 Ter

OMISSIS

 

Art. 5 Quater

Al gruppo possono aderire anche le Associazioni di volontariato, regolrmente costituite, che per loro statuto abbiano finalità attinenti alla Protezione Civile o che comunque dimostrino di poter svolgere compiti o attività di supporto alle forze normalmente impiegate in emergenza. Tale adesione potrà avvenire attraverso la domanda di iscrizione di ogni singolo associato oppure mediante la stipula di una convenzione fra l'associazione e il Comune. In tal caso l'associazione aderirà globalmente con tutti i suoi iscirtti o comunque con quelli che saranno nel protocollo citato. Il rapporto tra Comune ed associazione avverà attraverso un unico referente di associazione che verrà individuato dalla stessa all'atto della stipula della convenzione. Tale referente potrà essere variato con semplice comunicazione scritta indirizzata al Responsabile comunale.

 

Art. 5 sex

OMISSIS

 

Art. 6

Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito Registro tenuto dal Coordinatore del Gruppo COmunale, il quale avrà cura di farlo vistrae al Sindaco ogni mese.

 

Art. 7

OMISSIS

 

Art. 8

Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonchè delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà richiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'Art. 10 della L.R. 31 dicembre 1986, n.64.

 

Art. 9

Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività di soccorso in caso di emergenza ai sensi dell' Art. 2 dell'ordinanza n.167/FPC del 30 marzo 1989 del ministero stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento Nazionale.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti ai sensi del Decreto Legge 159/84 convertita in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

  • mantenimento del posto di lavoro; al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impegno, il mantenimento del posto di lavoro;
  • mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito per il periodo di impegno, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolmenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impegno;
  • copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impegno autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della protezione Civile;
  • rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrative o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell' Automobil Club Italia in vigore.

 

Art. 10

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente Art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni al secondo comma del precedente Art. 6, relative all'impegno del gruppo dei volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi attività esercitativa, preventivamente approvata dal MInistro per il coordinamento della Protezione Civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per il terriotorio i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari.

 

Art.11

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo, le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale sentito il Coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall' Amministrazione Comunale.

 

Art. 12

Le modalità di attivazione del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, agli effetti del loro impegno, fanno riferimento alla procedura contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall' amministrazione comunale ai senso dell' ARt. 7 della L.R. 31 dicembre 1986, n.64.

 

Art. 13

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

 

Art. 14

(norma transitoria)

Fino a quando non sarà diversamente regolato in attuazione dell' L.R. 22 gennaio 1991, n.3, modificata dall'Art. 9 della L.R. 15 aprile 1991, n.15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali dei volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative, contenute nel "Regolamento di attuazione della L.R. 18 febbraio 1977, n.8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del corpo forestale regionale", approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016/PRES, ed in particolare quelle previste dall' Art. 15 e seguenti.